Regione Umbria
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Autorizzazione Paesaggistica Livello2,3

tutela paesaggistica, beni paesaggistici, vincoli, paesaggio

In aree sottoposte a tutela paesaggistica il progetto di interventi di modifica del paesaggio necessita di apposita autorizzazione, fatte salve alcune eccezioni

Cosa è

È un provvedimento amministrativo obbligatorio per interventi significativi o di lieve entità in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, cioè interessanti i beni paesaggistici (artt. 134 del D.Lgs. 42/2004).

Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica alcuni interventi ed opere così come individuati all’art. 149 del D.lgs. n. 42/2004 e nell’elenco di cui all’allegato A al D.P.R. n. 31/2017.

La sua funzione è quella di garantire una adeguata verifica della compatibilità paesaggistica del progettato intervento col fine di tutelare i valori riconosciuti e garantire un corretto inserimento paesaggistico degli stessi interventi.

Chi la può richiedere

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene che intende intervenire su un immobile o un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico.

Aree soggette a tutela paesaggistica

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. n. 42/2004, individua i beni paesaggistici quali immobili e aree che costituiscono espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, comprendono gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 (quali, ad esempio, le bellezze panoramiche), le aree tutelate per legge di cui all’art. 142 (territori coperti da foreste e boschi, fiumi e relative fasce tutelate, territori contermini ai laghi, parchi e riserve nazionali e regionali, ecc.), ed infine gli eventuali immobili e le aree comunque sottoposte alla tutela dei piani paesaggistici.

Per consultare i Beni paesaggistici della regione Umbria vai al link:

http://www.umbriageo.regione.umbria.it/pagine/beni-paesaggistici

Tipologie di autorizzazione

A seconda del tipo di intervento che si intende effettuare nell’area individuata, la normativa prevede due procedimenti:

autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, va richiesta nel caso di interventi significativi. Il procedimento ha tempi di rilascio inferiori o uguali a 120 giorni;

autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato: va richiesta per interventi di lieve entità come elencati nell’allegato B del D.P.R. 31/2017. La Relazione Paesaggistica è redatta su una specifica scheda semplificata allegata al medesimo D.P.R. 31/2017 e il procedimento deve concludersi nel termine di 60 giorni.

Nel caso di opere realizzate in assenza o in difformità da autorizzazione paesaggistica che rientrino in determinate fattispecie va richiesto il rilascio di:

accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167 de D.lgs. n. 42/2004: il procedimento si deve concludere entro 180 giorni, previo pagamento di sanzione pecuniaria nel caso di esito positivo.

Come presentare la domanda

Dato che le amministrazioni preposte al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica possono essere la Regione oppure i Comuni sub-delegati, occorre innanzitutto individuare l’Ente competente a cui presentare la domanda, sulla base della localizzazione dell’intervento da realizzare e della tipologia di opere che si intendono eseguire, come previsto dall’art. 111 della l.r. 1/2015.

In Umbria la domanda va trasmessa:

a. al SUAPE del Comune interessato

per i Comuni ricompresi nell’Allegato A – Enti Adeguati, (Allegato alla D.G.R. n. 203/2010, come successivamente aggiornato con Determina Dirigenziale n. 3411 del 21/05/2015) ovvero in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate concernenti il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

b. alla Regione Umbria

  • per i Comuni ricompresi nell’Allegato B - Enti non adeguati (Allegato alla D.G.R. n. 203/2010, come successivamente aggiornato con Determina Dirigenziale n. 3411 del 21/05/2015) ovvero non in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate concernenti il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

  • per le seguenti tipologie di opere:

  1. le opere della Regione, opere pubbliche comunali che ricadano in due o più comuni, opere di interesse statale da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, gli interventi riguardanti la rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica superiore, le infrastrutture energetiche a rete o puntuali relative alle opere di trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica superiore a 150kV;

  2. le opere indicate all’art. 110, comma 1 lett. a) della L.R. 1/2015 ossia opere delle Province e le infrastrutture energetiche relative alle opere di trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione non superiore a centocinquanta Kv ricadenti in più comuni, conferite precedentemente alle Province e riallocate in Regione a far data dal 01/12/2015.

L’Istanza, completa della relativa documentazione, va presentata a Regione Umbria secondo le seguenti modalità:

  1. utilizzando il servizio online che permette la compilazione e la trasmissione dell’istanza raggiungibile al seguente indirizzo: https://serviziinrete.regione.umbria.it

  2. trasmessa via PEC all’indirizzo: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

ATTENZIONE:

E’ previsto un periodo transitorio di tre mesi a partire dal 20 dicembre 2019, prolungato fino a nuova comunicazione a causa dello stato di emergenza da COVID-19, nel quale sarà possibile presentare le istanze nelle diverse modalità, trascorso il quale è obbligatorio utilizzare esclusivamente il servizio online.

Costi, Durata e Tempi di rilascio

Tempi di rilascio

Per l’Autorizzazione Paesaggistica ordinaria, l’Autorità competente adotta il provvedimento entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Per l’Autorizzazione Paesaggistica semplificata, l’Autorità competente adotta il provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Per il Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, l’Autorità competente adotta il provvedimento entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Costi

Una marca da bollo per l’istanza e una per il provvedimento finale, fatta salvo la deroga prevista ai sensi dell’art. 16 – Tabella - Allegato B al DPR n. 642 del 26 ottobre 1972 (per pubbliche amministrazioni)

Durata e rinnovo

Ha una durata di 5 anni.

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